Aggiornamento 2026: cosa cambia col Decreto Omnibus sul fringe
Fringe benefit auto in uso promiscuo, regole 2026. Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025 il valore tassato in busta paga è una quota del costo chilometrico ACI su una percorrenza convenzionale di 15.000 km/anno, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente: 10% per le elettriche (BEV), 20% per le ibride plug-in (PHEV), 50% per gli altri motori. Dal periodo d'imposta 2026 il Decreto Omnibus aggiunge due maggiorazioni sul valore così calcolato: +50% per i veicoli oltre il quinto anno dalla prima immatricolazione (dal 1° gennaio successivo) e, sul valore eventualmente già maggiorato, +5% per gli optional non compresi nelle tabelle ACI e non pagati direttamente dal dipendente. Le percentuali base restano invariate.
Fonti: art. 51, c. 4, lett. a) TUIR come modificato dalla L. 207/2024 (art. 1, c. 48); D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148 (Decreto Omnibus), art. 2, GU n. 185 dell'11/08/2026, SO 30/L; Agenzia delle Entrate, Risposta n. 14/2026.
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Richiedi preventivo gratuito →Regime A (uso promiscuo): quando deduci il 20%?
Auto usata in modo misto aziendale + privato ma senza fringe benefit formalizzato. Caso tipico: auto di società in uso promiscuo a socio amministratore.
- Canone deducibile al 20%.
- Tetto costo auto rilevante: 3.615,20 €. Se l'auto supera questa soglia, la quota che rileva si riduce in proporzione (rapporto fra tetto e costo effettivo), poi ci applichi il 20%.
- IVA detraibile 40%.
- Adeguato a P.IVA individuali, liberi professionisti, amministratori SRL non dipendenti.
Il conto passa quindi da due strette: prima la proporzione sul tetto 3.615,20 € (se l'auto costa di più), poi l'aliquota del 20%. Quel poco che resta deducibile abbatte l'IRES al 24%. È il regime meno efficiente: su un'auto di valore medio-alto la deduzione effettiva sul canone è modesta. La cifra sul tuo caso la vedi nel preventivo.
Regime B (fringe benefit dipendenti): quando deduci il 70%?
Auto assegnata a dipendente con uso promiscuo aziendale + privato. Fringe benefit calcolato e addebitato in busta paga.
- Canone deducibile al 70%.
- Nessun tetto costo auto. Tutto il canone rileva.
- IVA detraibile 40%.
- Richiede: contratto di lavoro dipendente, fringe benefit in busta paga.
A parità di canone, qui deduci il 70% dell'intero importo senza il taglio del tetto. La quota deducibile abbatte l'IRES al 24% ed è molto più alta del regime A: sullo stesso veicolo la deduzione vale oltre il triplo.
Condizione essenziale: deve esserci formalmente un fringe benefit calcolato in busta paga (tabelle ACI × % CO2). Senza fringe formale, il Fisco può contestare e riqualificare.
Regime C (uso esclusivo aziendale): quando deduci il 100%?
Auto non usata a fini privati. Esempio: auto di servizio che resta in sede, pool car, autocarro tecnico.
- Canone deducibile al 100%.
- Nessun tetto.
- IVA detraibile 40% (autovetture) o 100% (autocarri N1).
- Requisito: uso strumentale esclusivo dimostrabile (registro uscite, auto in sede notte, no assegnazione personale).
Questo regime è comune per autocarri N1 (furgoni, van tecnici), meno usato per autovetture (difficile dimostrare uso esclusivo aziendale).
Esempio: un autocarro N1 tipo Berlingo o Doblò cargo, usato solo per lavoro, si deduce per intero e detrae tutta l'IVA. Fra deduzione del canone al 100% (che abbatte l'IRES al 24%) e IVA detraibile al 100%, il recupero fiscale su un solo veicolo è nettamente superiore a quello di un'autovettura in uso promiscuo.
Regime D (agenti e rappresentanti): quanto si deduce?
Gli agenti e rappresentanti di commercio iscritti Enasarco deducono il canone all'80%, con tetto costo auto elevato a 5.164,57 €.
Agenti o rappresentanti di commercio con P.IVA dedicata hanno regime agevolato:
- Canone deducibile al 80%.
- Tetto costo auto: 5.164,57 € (maggiorato).
- IVA detraibile 40%.
- Si applica solo ad agenti/rappresentanti iscritti Enasarco, con attività documentabile.
Per un agente iscritto Enasarco la deducibilità è dell'80% e il tetto sul costo dell'auto sale a 5.164,57 €, sensibilmente più alto di quello ordinario. Su auto entro la soglia si deduce l'80% pieno del canone; oltre, scatta la proporzione sul tetto. Resta il regime più generoso dopo quello degli autocarri N1.
Confronto sintetico
| Regime | % ded. | Tetto costo | IVA | Tipico utilizzatore |
|---|---|---|---|---|
| A. Uso promiscuo ordinario | 20% | 3.615,20 € | 40% | Socio-amministratore SRL |
| B. Fringe benefit dipendente | 70% | Nessuno | 40% | Dipendente con auto benefit |
| C. Uso esclusivo aziendale | 100% | Nessuno | 40% (auto) / 100% (autocarri) | Pool car, autocarri tecnici |
| D. Agenti/rappresentanti | 80% | 5.164,57 € | 40% | Agenti iscritti Enasarco |
Regola generale: massimizzare regime B (70% con fringe) quando possibile. Evitare uso promiscuo senza fringe, che perde opportunità fiscale enorme.
Trappole da evitare
- Non formalizzare fringe benefit: credi di avere regime B, ma in assenza di fringe in busta il Fisco applica regime A (20%). Perdita netto 50%.
- Superare il tetto costo senza saperlo: noleggiare un'auto di listino elevato in regime A riduce la deducibilità in proporzione al tetto (3.615,20 €). Verifica dove cade il veicolo prima di firmare.
- Mischiare regimi nella stessa azienda: è legale ma deve essere tracciato. Ogni auto ha suo regime chiaro.
- Non tracciare uso esclusivo: se usi pool car occasionalmente per uso privato, perdi regime C (100%) e scivoli in A (20%).
- IVA non detraibile su auto non strumentali: se auto è uso promiscuo puro, IVA detraibile resta 40%. Non puoi arrotondare a 100%.
- Autocarri "false": se acquisti auto N1 ma la usi come autovettura privata, il Fisco può riqualificare (circolare AdE 28/2008). Rischio contestazioni.
Cosa cambia nel 2026 per la deducibilità del canone in uso promiscuo?
Nel 2026 il quadro della deducibilità in uso promiscuo non cambia: restano deducibili al 20% la quota noleggio del canone, entro un tetto di 3.615,20 € l'anno, e al 20% la quota servizi (assicurazione, manutenzione, soccorso), questa senza alcun tetto. L'IVA resta detraibile al 40% (art. 164 TUIR).
Un numero manda spesso in confusione: il tetto di 18.075,99 € riguarda solo l'acquisto e il leasing dell'autovettura, come costo massimo del veicolo fiscalmente rilevante. Sul noleggio a lungo termine non si applica: qui il limite pertinente è quello sul canone, 3.615,20 € l'anno.
Su una berlina come Ford FOCUS, Volkswagen Golf, BMW Serie la stretta è quindi doppia: prima la proporzione sul tetto del canone, se la spesa annua lo supera, poi l'aliquota del 20%.