Cosa dice l'art. 19-bis1 sulla detrazione IVA?
L'art. 19-bis1 presume un uso promiscuo e ammette la detrazione IVA al 40% per le autovetture M1, salvo i casi di uso strumentale che consentono il 100%.
Il DPR 633/1972 all'art. 19-bis1 stabilisce:
"Per le autovetture, l'imposta relativa all'acquisto, importazione, noleggio e utilizzo è ammessa in detrazione nella misura del 40%, qualora il veicolo non sia utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione."
In altre parole: la norma presume un uso promiscuo al 40% per le autovetture. Per superare questa presunzione e ottenere il 100% serve:
- Uso esclusivamente strumentale (es. autoscuola, NCC, taxi, auto di cortesia di un'officina);
- Assegnazione a dipendente come fringe benefit con specifica ritenuta fiscale (valore convenzionale ACI);
- Attività di agente o rappresentante di commercio;
- Veicolo omologato autocarro N1/N2 e realmente usato per trasporto merci.
Confronta le offerte NLT per NLT Partita IVA
Richiedi preventivo gratuito →Cinque casi pratici con numeri
Caso 1, Commercialista SRL, auto uso promiscuo
Autovettura M1 usata anche fuori dal lavoro, una berlina tipo Ford FOCUS, Volkswagen Golf, BMW Serie: IVA detraibile al 40%, il restante 60% resta a costo. È la situazione più comune per i professionisti.
Caso 2, Agente di commercio
IVA detraibile al 100% e canone deducibile all'80%, con il tetto specifico degli agenti (5.164,57 € annui per gli agenti, non 3.615,20 €). L'attività di agente o rappresentante supera la presunzione di uso promiscuo.
Caso 3, Idraulico artigiano, furgone N1
Furgone omologato autocarro e usato per trasporto merci: IVA al 100%, canone deducibile al 100%, nessun tetto. Il mezzo è bene strumentale, non un'auto.
Caso 4, Medico in regime forfettario
Nel forfettario l'IVA non si detrae: 0%. Il canone lordo, IVA compresa, resta tutto a carico del professionista.
Caso 5, SRL con auto assegnata al dipendente (fringe benefit)
Se l'auto è data in uso al dipendente e il valore convenzionale ACI finisce in busta paga come retribuzione in natura, l'IVA è detraibile al 100%. Senza quella tassazione in busta, l'Agenzia delle Entrate contesta la detrazione piena.
Quali errori evitare nella detrazione IVA del NLT?
Gli errori più comuni: l'omologazione autocarro non giustificata dall'uso reale, il fringe benefit non tassato in busta paga e l'auto intestata a un soggetto senza P.IVA.
- Omologazione autocarro "finta". Un SUV M1 omologato autocarro (categoria N1) solo per effetto di una modifica di sedili rischia il disconoscimento. L'AdE guarda all'uso effettivo, non solo al libretto.
- Fringe benefit senza regolarizzazione in busta paga. Se assegni l'auto al dipendente ma non la tassi come valore convenzionale, l'AdE contesta la detrazione al 100%. Il valore si calcola dal tariffario ACI.
- Auto dello studio associato. Se la possiede lo studio (non il singolo socio), detraibilità forfettaria 40%, non 100% sui singoli.
- Auto in comunione di beni. L'auto intestata al coniuge non P.IVA non dà alcuna detrazione, anche se usata per l'attività.
- Professionista P.IVA con sola auto personale. Detrazione solo se il canone è contrattualmente intestato alla P.IVA (non al nome di persona fisica).
Cosa cambia nel 2026 per la detrazione IVA sul noleggio?
Nel 2026 il quadro non cambia: l'IVA sul canone resta detraibile al 40% quando l'auto ha un uso promiscuo, e sale al 100% solo dove l'uso è esclusivamente strumentale. La regola vive nell'art. 19-bis1 del DPR 633/1972 e nessuna manovra l'ha ritoccata.
Quello che conta, e che l'Agenzia guarda per prima, è la prova dell'inerenza. Non basta la partita IVA e non basta il codice ATECO giusto: devi mostrare che quel veicolo lavora per l'attività. Un furgone N1 carico di attrezzatura, l'auto di cortesia targata a un'officina, la vettura dell'agente che gira le province: qui il 100% regge. Un'utilitaria intestata alla P.IVA ma usata anche il weekend resta al 40%, per quanto poco la usi fuori dal lavoro. La percentuale la fissa la norma, non le tue intenzioni. Tieni in ordine il contratto a nome P.IVA, l'eventuale fringe benefit tassato in busta e un libretto coerente con l'uso: è su questo che si gioca il 40 contro il 100.
Come si legge la fattura drivo.rent per la detrazione IVA?
La fattura drivo.rent riporta imponibile del canone, aliquota IVA e totale: su questi il commercialista applica la detrazione del 40% o del 100% in base al profilo.
Ogni fattura elettronica (XML SdI) emessa da drivo.rent riporta:
- Imponibile del canone del mese;
- Aliquota IVA al 22% e relativo importo;
- Totale fattura (imponibile più IVA);
- Natura del contratto: "Noleggio lungo termine autoveicolo", con targa e telaio.
Il commercialista registra l'imponibile tra i canoni di noleggio (voce B8 per le imprese) e l'IVA con l'indicazione della quota detraibile, 40% o 100% secondo il profilo. Nessuna formula particolare: è il trattamento standard del noleggio previsto dall'art. 19-bis1.