Il conto su quattro offerte del catalogo
Ogni riga parte da un'offerta reale e somma al canone l'anticipo diviso per i mesi del contratto, perché anche l'anticipo è un costo da ripartire sulla durata. Le colonne mostrano quanto resta a carico tuo, al mese, dopo IVA recuperata e imposte risparmiate.
| Offerta | Esborso mensile IVA compresa | Professionista, IRPEF 33% | Professionista, IRPEF 43% | SRL, IRES 24% | Agente di commercio, IRPEF 33% | Forfettario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Picanto 1.0 GDi Urban 165 € + IVA, anticipo 3.500 €, 48 mesi | 290 € | 252 € | 246 € | 256 € | 175 € | 290 € |
| Peugeot 3008 BlueHDi 130 EAT8 S&S Allure 282 € + IVA, anticipo 3.000 €, 36 mesi | 446 € | 394 € | 388 € | 399 € | 269 € | 446 € |
| BMW Serie 3 Touring 318d 48V 405 € + IVA, anticipo 6.000 €, 36 mesi | 697 € | 627 € | 621 € | 633 € | 458 € | 697 € |
| Audi Q4 e-tron performance Business 589 € + IVA, anticipo 6.000 €, 48 mesi | 871 € | 788 € | 782 € | 794 € | 600 € | 871 € |
Cosa non c'è nel calcolo: addizionali regionali e comunali, IRAP, contributi previdenziali. Tutte voci che spostano leggermente il risultato, in genere a tuo favore per l'aliquota più alta. Il risparmio d'imposta si incassa in dichiarazione, l'IVA nella liquidazione periodica: l'esborso al noleggiatore resta quello della seconda colonna.
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- Imponibile annuo. Canone mensile più anticipo diviso per i mesi, moltiplicato per dodici.
- IVA recuperata. Il 22% dell'imponibile per la percentuale di detrazione: 40% in uso promiscuo, 100% per gli agenti di commercio, zero nel forfettario (art. 19-bis1 DPR 633/72).
- Costo fiscale. Imponibile più l'IVA che non hai potuto detrarre.
- Quota deducibile. Il 20% del costo, considerato fino a 3.615,20 euro l'anno; per gli agenti l'80%, fino a 5.164,57 euro (art. 164 TUIR).
- Imposta risparmiata. Quota deducibile per l'aliquota marginale.
Le aliquote IRPEF del 2026 sono 23% fino a 28.000 euro, 33% fino a 50.000 e 43% oltre: la seconda è scesa dal 35% con la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025). Per le società di capitali l'IRES resta al 24%.
Due ipotesi che è giusto dichiarare
Prima ipotesi: in tabella il tetto annuo è applicato all'intero canone, IVA non detratta compresa. È la lettura più cauta. Se la fattura del noleggiatore separa la quota di noleggio dalla quota servizi (manutenzione, assicurazione, assistenza), il tetto riguarda solo la prima e la seconda si deduce al 20% senza limite: il risultato migliora un po'. Chiedi le quote distinte prima di firmare.
Seconda ipotesi: per l'agente abbiamo usato l'aliquota al 33%, la più comune per chi lavora a provvigione con redditi medi. Con il 43% il costo netto dell'agente scende ancora. Il regime degli agenti vale anche per i promotori finanziari e per gli agenti di assicurazione ai fini delle imposte sui redditi, ma non per l'IVA: lì la detrazione piena è riservata agli agenti di commercio.
Dove il tetto comincia a mordere
Il limite dell'art. 164 si misura sulla spesa, non su quanto deduci. Sommando l'IVA persa, lo superi quando imponibile e anticipo ripartito arrivano a circa 266 € mensili. Fin lì il quinto deducibile si calcola su tutto; oltre, la deduzione si congela a 723 € annui. Tradotto per chi paga il 43%: un risparmio d'imposta che non va oltre 311 € in dodici mesi, che l'auto ne costi 300 o 600 al mese.
L'agente ha più spazio. Quattro quinti dedotti su una spesa riconosciuta fino a 5.164,57 €, quindi 4.131,66 € al massimo, e il tetto arriva solo sopra i 430 € mensili circa.
Forfettario e veicoli da lavoro: gli estremi
Chi ha aderito al forfettario paga su una percentuale fissa dei compensi, stabilita per legge: le spese vere restano fuori dal conto. Rata e IVA del noleggio quindi non tornano indietro in nessuna forma. Il costo netto coincide con quello che paghi, ultima colonna della tabella. Chi sta nel forfettario sceglie il noleggio per la rata fissa e per non immobilizzare soldi, non per il fisco (vedi regime forfettario).
All'opposto stanno i mezzi che lavorano e basta, come il furgone dell'artigiano: spesa e IVA si recuperano senza percentuali di riduzione. Attenzione però agli autocarri derivati da autovetture, che senza i requisiti di legge tornano al regime delle auto (DL 223/2006, art. 35 c. 11). Per i mezzi da lavoro veri c'è la pagina dei veicoli commerciali.